Contestazione di una omelia. Benedetto XVI si è ritirato a causa dell’età?

Una rinuncia per età?
Benedetto XVI nel 2019. Di © H. Elvir Tabakovic, Can. Reg. / Propstei St. Michael, Paring, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101992091

Ma Farè ne trova un’altra. Ecco cosa dice:

Quarta argomentazione: la rinuncia per età

«Un ulteriore elemento anomalo riguarda la motivazione alla base della presunta rinuncia. Benedetto XVI all’inizio della propria dichiarazione invoca come causa il venir meno delle forze a causa dell’età avanzata, ingravescente aetate. Tuttavia questa giustificazione non è accettabile. Nel 1994 il cardinale Vincenzo Fagiolo in qualità di presidente del Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi fu incaricato da papa Giovanni Paolo II di – cito – “effettuare uno studio sulle implicazioni giuridiche ed ecclesiologiche della renunziatio papae”. Egli concluse il suo lavoro affermando che – cito – “in maniera tassativa e assoluta il Papa non potrà mai dimettersi a motivo della sola età”».

La risposta: non è una rinuncia per età

Ah, questa è proprio carina: ridicola, veramente. Per due semplici motivi:

  • Farè riporta quella che è e rimane solo l’opinione di uno studioso e non può dettare legge all’autorità suprema della Chiesa cattolica.
  • Che cosa scrive a motivazione della rinuncia Benedetto XVI? “Vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus Petrinum aeque administrandum” (le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il munus petrino). “Etiam vigor quidam corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam (“è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato”).
  • Per fargli dire ciò che Benedetto XVI non dice, cioè che dichiara di rinunciare al ministero a causa dell’età, Farè taglia le frasi con una tecnica ormai sperimentata, tipica delle sette che forzano i testi per ridurli ad appoggiare le proprie idee. Non “ingravescente etate” (per l’età avanzata), ma “vigor in me minuitur ut incapacitatem meam agnoscere debeam” (il vigore in me è diminuito così che devo riconoscere la mia incapacità).
  • Mentre, cioè, i vescovi sono tenuti a dare le dimissioni per raggiunti limiti di età, a 75 anni, ciò non vale per il papa. Ma l’età avanzata può causare grossi problemi…

Il motivo che Benedetto XVI dichiara della sua rinuncia non è affatto la sola età, come sostiene Farè, ma il declino delle forze, sia pure a causa dell’età. Benedetto XVI non sta affatto dicendo “Miei cari, sono vecchio e me ne vado in pensione”, ma “Non riesco più a svolgere il mio incarico perché a causa della vecchiaia sono troppo malandato”.

Riferisco anche qui quanto espresso da Boni – Ganarin

Quanto alle motivazioni che hanno convinto Benedetto XVI a rassegnare le sue ‘dimissioni’, sorprende e non poco che Faré ricusi fermamente come la sola età avanzata possa fondarle sul piano causale – «questa giustificazione è inaccettabile» (p. 8) – in quanto negli anni ’90 del secolo scorso tale eventualità era stata esclusa dal cardinale Vincenzo Fagiolo (cfr. La rinuncia al papato e la rinuncia all’ufficio episcopale [Il caso di Papa Celestino V], Università di Teramo, Teramo, 1995, pp. 11-24).

È evidente che le convinzioni – le quali erano in verità più un auspicio: cfr. Geraldina Boni, Sopra una rinuncia, cit., p. 64 ss. – maturate da uno studioso, seppur autorevole, non possono tradursi in un divieto che delimiti la valutazione discrezionale dell’autorità suprema della Chiesa. Quest’ultima, al momento della rinuncia, non risponde a nessuno della propria decisione – il principio Prima Sedes a nemine iudicatur (can. 1404 CIC) sprigiona anche in questo campo tutta la sua forza giuridica –, adducendo ragioni che potrebbero semmai inficiare i profili di liceità, ma non quelli di validità dell’atto; il papa assume infatti le sue responsabilità in ordine alla sussistenza di una causa della rinuncia, radicata, in ultima istanza, nel solo bene della Chiesa, esclusivamente coram Deo (cfr. Geraldina Boni, Sopra una rinuncia, cit., p. 31 ss.).