
Torno su un punto dell’omelia già giudicato strampalato dal competente intervento dei giuristi Boni – Ganarin. È esilarante. Farè recita:
«In data 6 giugno 2024 è stata depositata presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano da Andrea Cionci e dal suo team di avvocati l’istanza per il riconoscimento della nullità dell’abdicazione di Papa Benedetto. Pur essendo passati diversi mesi il tribunale non ha ancora dato risposta su una questione così centrale come la validità dell’elezione di un pontefice e questo è molto grave. Questo silenzio va a corroborare il sospetto che non si voglia affrontare la questione perché affrontarla vorrebbe dire dover per forza ammettere che ci troviamo di fronte a un caso gravissimo.
Spero che quanto prima l’istanza depositata venga presa in serio esame e che le venga data debita risposta iniziando al più presto le procedure per ristabilire la giustizia al vertice della Chiesa perseguendo i colpevoli e ristabilendo coloro che sono stati ingiustamente perseguitati e soprattutto indicendo un valido Conclave per l’elezione dei successori di papa Benedetto».
Risposta: Ma quale Tribunale di Stato Vaticano!
Ma quale Tribunale di Stato potrebbe giudicare su una questione squisitamente canonica? L’apparato giudiziario dello Stato della Città del Vaticano (che non è la Santa Sede) dipende interamente dal Capo dello Stato, che è il Sommo Pontefice. Il potere giudiziario è esercitato in nome del Pontefice che può anche pronunciarvi un proprio parere in materia civile e penale. Non tratta, però, materie di Diritto canonico: i due campi sono separati.
Il Tribunale dello Stato Città del Vaticano è del tutto separato dal Tribunale Ecclesiastico competente per questioni canoniche, e tratta solo cause civili e penali. Come potrebbe decidere in merito ad una questione esclusivamente canonica come la validità dell’elezione del Sommo Pontefice?
Infatti, quando nella Legge sulle fonti del diritto (LXXI del 1 ottobre del 2008) Benedetto XVI stabilisce che «L’ordinamento giuridico vaticano riconosce nell’ordinamento canonico la prima fonte normativa», non significa che ci sia fusione tra i due campi. Al contrario, la Legge stabilisce che «quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico vaticano», ma solo come riferimento interpretativo, non perché l’ordinamento giuridico vaticano acquisisca competenza nelle cause di natura canonica che sono appannaggio della Santa Sede.
È così difficile capire che c’è differenza fra lo Stato della Città del Vaticano, che è una entità politica confinata in un fazzoletto di terra (0,44 km2), e la Santa Sede, che è l’ente internazionale di governo della Chiesa cattolica? Se non si capisce, si promuove una petizione totalmente inconsistente, come infatti è accaduto, e si vuole anche una risposta? Vediamo cosa scrivono Boni – Ganarin.
La risposta di Boni – Ganarin
«In sostanza, il livello di credibilità delle tesi propalate appare visibilmente inconsistente: e poco o nulla serve lamentare la presunta malafede dei cardinali o intentare iniziative malaccorte e controproducenti come l’istanza al Tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano, presentata per richiedere “il riconoscimento della nullità dell’abdicazione di Papa Benedetto XVI” (p. 24).
Al riguardo, si attende ancora oggi che i soggetti promotori delucidino quali sarebbero i fondamenti giuridici della petitio, inoltrata all’organo di giustizia operante nel minuscolo Stato d’Oltretevere, che non ha però nessuna competenza per trattare di problematiche del genere, afferenti per loro natura alla Santa Sede e perciò all’ordinamento canonico, e non certo a quello vaticano: ordinamenti distinti, pur essendo tra loro peculiarmente correlati».
Sintetizzo
- La questione della validità canonica dell’elezione del Sommo Pontefice è, appunto, materia di un Tribunale ecclesiastico e non civile o penale come il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
- La Città del Vaticano e la Santa Sede non sono la stessa cosa: la prima è un’entità politica, una monarchia assoluta elettiva esistente in un territorio delimitato, il più piccolo del mondo; la seconda è l’ente di diritto internazionale preposta al governo universale della Chiesa cattolica. La prima sovrintende alle questioni civili e penali degli abitanti di uno stato, la seconda sovrintende alle questioni religiose riguardanti la Chiesa cattolica sparsa per tutto il mondo.
- Cionci & Company hanno sbagliato indirizzo: il tribunale a cui si sono rivolti non può rispondere perché non ne ha la competenza. Pretenderne una risposta è come andare dal sindaco per chiedergli di darvi la Comunione eucaristica, o come recarsi dal comandante dei vigili urbani pretendendo che cambi l’orario delle Messe.
- I giudici non rispondono? Penso che si stiano ancora facendo delle matte risate. Peccato che i fautori della petitio si illudano di fare sul serio…