Contestazione di una omelia. Parola di giornalista! Andiamo bene…

Parola di giornalista
Fumata bianca (1963)! Di David Lees – Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118758124

Conclusa la prima parte dell’omelia, Farè passa alla seconda: l’invalidità dell’elezione di papa Francesco – sempre secondo lui. Inizia così:

I motivi di nullità dell’elezione di papa Francesco secondo Farè. Parola di giornalista!

«Vediamo ora i fondamenti giuridici a dimostrazione della tesi che il Cardinale Bergoglio non è stato eletto Papa. L’elezione del Sommo Pontefice è rigidamente normata nelle sue linee generali dal Codice di diritto canonico e con norme più specifiche che attualmente sono contenuti in due documenti, la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di papa Giovanni Paolo II e il motu proprio Normas nonnullas di Benedetto XVI. Analizzando tali norme possiamo ravvisare almeno tre motivi di nullità per quanto riguarda l’elezione del Cardinale Bergoglio.

  • Il primo motivo di nullità è fornito dal canone 1531 del Codice di diritto canonico perché la sede non era ancora vacante essendo Benedetto XVI vivo e non validamente abdicatario.
  • Il secondo motivo di nullità è fornito da un combinato disposto di norme di Universi Dominici Gregis.
  • Il terzo motivo è fornito dal principio Papa dubius Papa nullus.

Il primo motivo è di comprensione immediata. Andrò ora a spiegare il secondo e il terzo.

La costituzione Universi Dominici Gregis. Violate le norme, parola di giornalista!

Papa Giovanni Paolo II promulgò nel 1996 la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis che aggiornava le regole per l’elezione del nuovo Papa dopo la morte o la rinuncia del precedente. Il suo scopo era garantire trasparenza, prevenire pressioni esterne sui cardinali elettori, assicurare che il processo avvenisse con riservatezza, in un clima di raccoglimento.

Gli articoli dal 79 all’82 di Universi Dominici Gregis proibiscono ai cardinali elettori di promettere i voti, prendere decisioni sul successore in conventicole private, accogliere interferenze da parte di autorità secolari eccetera. Alcune di tali condotte peraltro producono la scomunica latae sententiae dei cardinali che se ne macchiano. È pure provato che durante il pontificato di Benedetto vi furono gruppi di pressione interni al collegio cardinalizio e nell’imminenza del Conclave 2013 perfino ingerenze esterne da parte dei poteri politici internazionali.

Il giornalista statunitense Jonathan Last ha scritto:

“Il pontificato di Francesco può forse essere meglio inteso come un progetto politico. La sua elezione al Conclave nel 2013 era, a all’insaputa del mondo dell’epoca, il risultato di una campagna pianificata in anticipo da quattro cardinali radicali che vedevano il cardinale Bergoglio come il veicolo perfetto per la rivoluzione che volevano lanciare all’interno della Chiesa (la storia di come i cardinali O’ Connor, Kasper, Danneels, Lehmann formarono il team Bergoglio è dettagliata nella agiografica biografia di Francesco di Austen Ivereigh)”.

Questi cardinali avevano fatto parte del cosiddetto gruppo di San Gallo e lavoravano a questo scopo già dal Concave del 2005. L’articolo 76 di Universi Dominici Gregis recita: “Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come prescritto nella presente costituzione e non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l’elezione è perciò stesso nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e quindi essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta.

Essendo dunque l’elezione di Papa Francesco avvenuta diversamente da come previsto in Universi Domenici Gregis, essa è nulla e invalida».

Risposta: si rimane allibiti dalla vacuità di questa argomentazione sulla parola di un giornalista! E non solo

Ma come: dopo aver disquisito di codici e di canoni, dopo aver dichiarato che l’approfondimento effettuato è di tipo giuridico, adesso mi si viene a prendere l’articolo di un giornalista come fosse oro colato, o, meglio, la Sacra Scrittura? Al solito, l’interpretazione delle norme è unilaterale: Farè ha tralasciato un particolare. La Universi Dominici Gregis, infatti, stabilisce anche:

59. In particolare, è proibito ai Cardinali elettori di rivelare a qualunque altra persona notizie, che direttamente o indirettamente riguardino le votazioni, come pure ciò che è stato trattato o deciso circa l’elezione del Pontefice nelle riunioni dei Cardinali, sia prima che durante il tempo dell’elezione. Tale obbligo al segreto concerne anche i Cardinali non elettori partecipanti alle Congregazioni generali a norma del n. 7 della presente Costituzione.

60. Ordino, inoltre, ai Cardinali elettori, graviter onerata ipsorum conscientia, di conservare il segreto su queste cose anche dopo l’avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice.

Dunque, se sono vietate, logicamente, le interferenze e le conventicole, è anche vietato ai partecipanti al Conclave di rivelare alcunché di quanto riguardo ad esso è successo, prima, durante e dopo. Per cui queste folli teorie di congiure dove mai troveranno una prova, se sono solo frutto di illazioni? Ché se qualcuno dei cardinali avesse anche voluto rivelare qualcosa, che credibilità avrebbe, essendo incorso in ciò nella scomunica latae sententiae, cioè la scomunica ipso facto?

Inoltre, fatto ancor più importante, la violazione di queste norme non invalida l’elezione del Papa…

Ma lascio la parola agli esperti Boni – Ganarin.

La risposta degli esperti

«Premesso che non sono mai state prodotte prove dirette con le quali si dimostrerebbe l’effettiva capacità del ristretto “gruppo di San Gallo” di aver “pilotato” gli oltre cento cardinali partecipanti al conclave del 2013, addentrandosi nella complessa legislazione elettorale con l’ausilio delle delucidazioni della canonistica si perviene in realtà a un esito interpretativo diametralmente opposto. In effetti, le prescrizioni cui Faré fa riferimento non sono “irritanti”, cioè la loro trasgressione non dà luogo all’invalidità dell’elezione (cfr. can. 10 CIC)» (Sono, invece, nulli gli accordi eventualmente presi in violazione di queste norme).

«Peraltro va ricordato che la partecipazione al conclave di cardinali colpiti dalla sanzione penale della scomunica non invalida in alcun modo l’elezione… I nn. 35 e 75 UDG sono stati tra l’altro riformati da Benedetto XVI con il Motu Proprio Normas nonnullas, che ha modificato una disposizione “preconclave” di fondamentale importanza, cioè il n. 37, per conferire al collegio cardinalizio la facoltà di anticipare l’inizio del conclave prima che trascorrano quindici giorni dal momento in cui la Sede Apostolica è legittimamente vacante, purché siano presenti tutti i cardinali elettori.

Di recente, c’è chi ha eccepito la nullità della provvisione canonica dell’ufficio petrino in quanto il collegio cardinalizio avrebbe violato tale prescrizione per dare avvio al conclave con due giorni di anticipo nonostante non fossero presenti due porporati. Ma anche tale ricostruzione è giuridicamente infondata, questa volta alla luce del n. 38 UDG, che obbliga tutti i cardinali elettori a ottemperare all’annuncio di convocazione salvo non siano trattenuti da infermità o altro impedimento portato alla conoscenza dell’intero collegio dei cardinali: ciò che è avvenuto l’8 marzo 2013.

La Universi Dominici Gregis, dunque, è stata perfettamente osservata; e i cardinali, avendo riconosciuto l’impedimento dei porporati assenti, del tutto congruamente hanno fatto ricorso alla potestà di cui al n. 37 UDG, introdotto verosimilmente da Benedetto XVI proprio per l’ipotesi di vacatio conseguente alla valida rinuncia papale: caso nel quale i porporati avrebbero potuto riunirsi prima dei tempi prescritti, non essendo necessario celebrare le esequie solenni del pontefice defunto. Elemento ulteriore, quest’ultimo, che conferma in modo implicito ma inconfutabile l’intenzione effettiva di Joseph Ratzinger di lasciare il proprio incarico e non certo di simularla per ‘porsi in sede impedita’».

Infatti, un ulteriore elemento di conferma della convinzione di papa Ratzinger di dare validamente le dimissioni è costituito dal Motu Proprio Normas Nonnullas pubblicato da Benedetto XVI il 22 febbraio 2013 proprio in vista dell’imminente Conclave causato dalle proprie dimissioni! Esso infatti contiene alcune regole da seguire durante la sede vacante per il conclave, modificando alcune norme della Universi Dominici gregis e stabilendo tra l’altro che qualora tutti i cardinali elettori fossero presenti a Roma, il conclave potesse iniziare anche prima di 15 giorni dall’inizio della sede vacante. Secondo la testimonianza di don Georg, si era aspettato all’ultimo momento per la pubblicazione proprio per non dare luogo a turbamenti e chiacchiere anzi tempo: QUI.

In conclusione, questo preteso motivo di nullità dell’elezione di papa Francesco (accampato sulla parola di un giornalista) non solo non sussiste, ma non sarebbe neppure motivo di nullità. Una cantonata colossale!