La legislazione sociale risulta importante nel Codice Deuteronomico. Riguarda le regole di convivenza civile e la giustizia sociale. Stabilisce, tra l’altro, il principio di responsabilità individuale delle proprie azioni.
Legislazione sociale
Cap. 23 – Norme sulle assemblee e sull’accampamento
Il termine ebraico reso con assemblea o comunità, Qahal, indica la convocazione cultuale: naturalmente era sorto il problema della legittimità dell’appartenenza ad essa per le diverse categorie di persone.
Ne sono dichiarate escluse le persone affette da menomazioni sessuali (gli eunuchi; il Mamzer = bastardo? figlio di madre straniera?) e, per sempre, ammoniti e moabiti, mentre i figli di edomiti ed egiziani, dopo la terza generazione, sono ammissibili, i primi perché fratelli di Israele, i secondi perché Israele ha dimorato nella loro terra (vv.2-9), forse perché in buoni rapporti nell’epoca della stesura di questo testo.
Non esisterà in Israele alcuna prostituta sacra né alcun prostituto (“cane”) (vv. 18-19). Lo schiavo fuggito (da un paese straniero), invece, ha diritto di asilo. I connazionali sono fratelli di sangue e da loro non si deve pretendere interesse (vv. 20-21), a differenza dello straniero: non quello dimorante in Israele, il gher, ma quello residente all’estero, il nokrî.
Chiunque ha diritto di spigolare (ma non di rubare) nel campo del vicino (vv. 25-26).
L’accampamento di Israele doveva essere santo e quindi preservato dalla sfera dell’impurità, anche nel caso in cui essa sia rappresentata dalle escrezioni corporee (vv. 10-15).
Cap. 24 – Del divorzio e della giustizia sociale
Il caso preso in esame dalla legislazione sociale nei vv. 1-4 riguarda in particolare l’illiceità di riprendere la moglie ripudiata e risposata. Incidentalmente quindi si prospetta la possibilità del ripudio, con relativo libello, in caso di qualcosa di vergognoso (‘Erwath Davar): al tempo di Gesù si discuteva animatamente sull’interpretazione di tale espressione. Il Deuteronomio sembra alludere, criticamente, ad un caso di divorzio per motivi futili, ad esempio un difetto fisico ripugnante, e non una colpa morale.
Il v. 5 ribadisce l’esonero dal servizio militare dello sposo novello, per un anno (cfr. 20,7).
Il divieto di pignorare strumenti indispensabili alla vita, di entrare in casa a prelevare il pegno con la forza, di trattenere il pegno del povero la notte o la mercede dell’operaio fino al giorno dopo, di ledere il diritto del forestiero, dell’orfano e della vedova, e l’obbligo di lasciare il campo alla spigolatura e alla racimolatura, sono norme di giustizia sociale che hanno riscontro nel Codice dell’Alleanza.
La norma secondo cui ognuno deve essere giustiziato solo per la propria colpa, e non per quella dei padri o dei figli (v. 16), appare rivoluzionaria in tempi in cui ancora la responsabilità si considerava collettiva (Gios 7,24 s.; 2 Sam 3,29; 21,1 ss.), anche se nel Codice dell’Alleanza non vi è traccia della responsabilità collettiva della famiglia. Il principio della responsabilità individuale, comunque, si afferma in ambiente profetico (Ger 31,29 s.; Ez 14,12-23; 18; 33,10,20).
Cap. 25 – Punizioni corporali, legge del levirato
La punizione non deve mai sorpassare la gravità della colpa e risultare lesiva della dignità umana, per cui le si fissa un limite massimo.
Anche il bue che trebbia (vv. 1-4) ha diritto al rispetto del padrone: il rispetto per gli animali è uno degli elementi caratteristici del Deuteronomio (cfr. 22,4.6.10). S. Paolo applica questo testo al sostentamento degli apostoli (1 Cor 9,9; 1 Tim 5,18).
La mutilazione corporale di cui ai vv. 11 s. non è prevista in altro luogo della legislazione di Israele, mentre compare spesso nel codice di Hammurabi. Qui evidenzia non la difesa del pudore ma la difesa della vita e della procreazione messa in pericolo con questo atto.
I vv. 5-10 si riferiscono alla legge del levirato, prevedendo la possibilità di un rifiuto da parte del cognato ed il gesto di pubblico disprezzo che gliene consegue.
Appendice (25,17-26,19)
La pericope sugli amaleciti (25,17-19) non fa certo parte di questa raccolta di norme giuridiche, ma è stata posta a conclusione della parte legislativa del Codice deuteronomico.