Lettura continua della Bibbia. Deuteronomio: Leggi civili (cap. 17-20)

Leggi civili
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Nella legislazione mosaica si trova di tutto, leggi religiose e morali, leggi civili e penali, persino sanitarie… Anche il Codice Deuteronomico promulga leggi che riguardano la società civile.

Leggi civili

  • 17,1-7 – Dell’idolatria

La lapidazione è inesorabilmente prevista per chi si piega al culto degli astri. È una forma di esecuzione per mano della collettività. La responsabilità dei testimoni (due o tre, mai uno solo) è molto grave.

  • 17,14-20 – Del re

È sorprendente incontrare una legislazione sul re in un codice così legato ad una concezione ancora tribale, pre-monarchica, della società; è questo infatti l’unico testo giuridico veterotestamentario che tratti tale argomento. Al tempo del Deuteronomio non era più possibile estromettere la monarchia dalla vita d’Israele, anche se viene considerata una forzata concessione alla realtà storica. Qui non si descrivono, però, i poteri del re, ma i suoi limiti:

  • non deve considerarsi lui la guida del suo popolo,
  • non deve circondarsi di strumenti militari o di ricchezze
  • o di un harem numeroso
  • e non deve fare alleanza con l’Egitto (in filigrana traspare la figura, al negativo, di re Salomone), perché avrebbe la tentazione di innalzarsi sopra i suoi fratelli (v. 20) e di deviare dai propri compiti.

Solo l’assiduo approfondimento e meditazione della Legge del Signore, cioè del Deuteronomio, lo salverà da questo rischio. Al v.18 è menzionata appunto una copia di questa  legge, che LXX traduce «questa seconda legge» = questo Deuteronomio, che ha dato il nome a tutto il libro.

  • 18,9-22 – Del profeta

Questo ampio brano descrive dapprima le prassi divinatorie praticate nel periodo dei re: sacrifici umani, magie, necromanzie (vv. 9-12), poi passa alla figura positiva del profeta. È il profeta, come già Mosè, ad assicurare al popolo lo stretto legame con Dio. V. 18:

«Un profeta come te farò sorgere in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca la mia parola, così che egli possa dire loro tutto quello che io gli ordino» (come nell’esperienza dell’Oreb, rievocata ai vv. 16 s.).

Il profeta è visto come il mediatore fra Dio e il popolo; il criterio di autenticità del suo ufficio è l’avveramento del suo messaggio. Ma poiché la cosa è complessa, e molto lunga da verificare, deve essere completato con il criterio di cui in 13,3-6, l’ortodossia jahvista.

Al tempo di Gesù la figura del profeta di Dt 18,18 era intesa in senso escatologico, come figura unica di Messia o precursore del Messia.

  • Cap. 19 – Delle città di rifugio

La concessione del diritto di asilo in caso di omicidio preterintenzionale e colposo tende chiaramente a limitare la competenza della vendetta del sangue (che rimane un’istituzione legittima), essendo considerato difficile per il vendicatore del sangue distinguere fra omicidio premeditato e non intenzionale.

Altre norme

Altre norme riguardano l’intoccabilità dei confini (v. 14) e l’istituto della testimonianza giuridica (vv. 15-21).

Il falso testimone viene punito con la pena che sarebbe toccata all’accusato: viene chiamata in   causa, a questo proposito, la legge del taglione (Es 21,23 ss.; Lev 24,19 s.).

  • Cap. 20 – Della guerra

Più che di un passo giuridico, questa pericope assume la forma di una «predica di guerra», di tono parenetico. Inizia con un’esortazione a non temere la forza militare dei nemici: porre la fiducia solo in Dio è una questione centrale per la fede jahvista (anche per i profeti appoggiarsi ai carri da guerra è sintomo di mancanza di fede: Is. 30,16; 31,1 ss.; Os 14,4). All’interno di questa «predica di guerra» si trova anche un vero e proprio modello di «predica di guerra» (vv. 2 ss.) tenuta da un sacerdote.

Esenzione dal servizio militare

Più antico appare essere lo strato che contiene le norme sull’esenzione dal servizio di guerra, annunciate dagli ufficiali (in periodo monarchico, perché funzionari regi) nei seguenti casi:

  • costruzione di una nuova casa
  • raccolta dei primi frutti di un frutteto
  • fidanzamento.

Queste situazioni appaiono rispondenti a necessità di carattere umanitario, ma originariamente partivano da altri presupposti: corrispondevano ad atti religiosi, e ad esempio si credeva che lo sposo novello fosse minacciato in modo speciale da demoni (per un’impurità di tipo magico – rituale). Su questa linea viene introdotta un’altra concessione, per coloro che sono dominati dalla paura: la paura è mancanza di fede, e quindi è una minaccia per tutto l’esercito.

Norme sull’assedio e tutela ambientale

Anche le norme sull’assedio (vv. 10-20) presuppongono una tecnica militare non troppo arcaica, quindi la loro formulazione è da datare nel periodo monarchico. La legge dello sterminio è assoluta per le popolazioni cananee, mentre prevede attenuazioni (uccisione dei soli uomini), fino all’accordo pacifico, con le città lontane da Israele.

Sorprendente è la difesa del patrimonio arboreo in zona d’assedio: «Sono forse uomini gli alberi della campagna, da dover essere da te coinvolti nell’assedio? Solo gli alberi, di cui sai che non portano frutti commestibili puoi annientare e abbattere, per costruire macchine d’assedio contro la città, che è in guerra con te, finché non sia caduta» (vv. 19 s.). Gli uomini possono essere nemici, la natura non andrebbe coinvolta nelle loro beghe…