
Attenzione, adesso, perché la trama si infittisce, e Benedetto XVI sembra avvalersi di una sfera di cristallo che soltanto lui possiede. Secondo Farè, papa Ratzinger sapeva che alla sua morte il Conclave avrebbe eletto un antipapa. Un antipapa bisognava evitarlo, ma un papa eretico sarebbe andato bene, sapete perché? Perché ci avrebbe pensato lo Spirito Santo a convertirlo ed a farlo tornare sulla retta via, come nel caso di Pio II… Ho già confutato questa assurdità, come errore storico ed errore giuridico, QUI.
In ogni caso, secondo Farè, un papa eretico come successore di Benedetto XVI sarebbe stato accettabile, ma un antipapa, proprio no! Perciò Ratzinger ha voluto prevenire questo rischio facendo eleggere subito un antipapa… con quel che segue. Vediamo.
Farè e la sfera di cristallo
«Concentriamoci su questo aspetto. Come abbiamo già detto, le leggi della Chiesa, nello specifico la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, sanciscono che sia nulla, invalida un’elezione papale che sia stata progettata tramite accordi, promesse di voti eccetera. Quindi un’elezione pilotata da gruppi di potere esterni o interni alla Chiesa sarebbe nulla e invalida e produrrebbe un antipapa. Ma se avvenisse chi potrebbe scoprirlo? Con buona probabilità tutto l’orbe cattolico accoglierebbe il nuovo Papa come validamente eletto.
Teniamo a mente questa prospettiva e torniamo a fatti riguardanti la Declaratio. Se papa Benedetto XVI non l’avesse pronunciata in quel febbraio 2013, alla sua morte sarebbe stato convocato un regolare conclave. Al contrario la dichiarazione essendo inefficace come atto di rinuncia al papato, secondo quanto dimostrato sopra, ha posto le condizioni di possibilità per un conclave invalido.
Si consideri che in normali circostanze un atto del genere avrebbe ricadute morali gravissime per chi lo compie. Infatti se pure papa Benedetto avesse agito nel timore che alla sua morte venisse eletto un Pontefice di idee eterodosse, non avrebbe potuto fare ciò che ha fatto senza mancare gravemente di Fede contro il dogma dell’indefettibilità della Chiesa. Questo perché, anche se ci fosse un candidato con idee eterodosse, dopo una valida elezione, egli riceverebbe la grazia di stato e l’assistenza dello Spirito Santo, per cui non potrebbe professare eresie. Un esempio significativo è quello di Papa Pio II, che dopo l’elezione abiurò le idee non ortodosse professate in gioventù.
Siccome non possiamo dubitare della fede di Benedetto XVI nel dogma dell’indefettibilità della Chiesa, la logica ci porta a concludere che egli fosse a conoscenza di informazioni che gli davano la certezza che l’elezione del suo successore sarebbe stata comunque nulla, invalida perché in violazione delle norme di Universi Dominici Gregis.
Inoltre dobbiamo supporre che egli si sia trovato nella situazione di constatare che ai posteri sarebbe stato impossibile conoscere e dimostrarne l’invalidità.
Noi oggi sappiamo che in effetti i cardinali che avevano fatto parte del gruppo di San Gallo operarono attivamente per far eleggere un proprio candidato. Essendo a conoscenza di molte delle dinamiche interne al collegio cardinalizio e avendo assistito al conclave del 2005, non è difficile pensare che Benedetto XVI fosse venuto a scoprire questa realtà molto prima di noi.
Il Papa si è quindi trovato davanti a un bivio: permettere che alla sua morte venisse segretamente eletto un antipapa oppure tentare una strategia per vanificare il piano dei nemici della Chiesa formulando una dichiarazione priva di effetti giuridici».
La risposta: Eventuali manovre politiche non invalidano l’elezione pontificia
Quando uno non capisce niente in diritto canonico, confondendo la scomunica con la nullità… Innanzi tutto, le norme vigenti proibiscono che l’elezione del Sommo Pontefice sia dovuta a simonia (UDG n. 78) o all’ingerenza di autorità civili, gruppi umani e singole persone (nn. 80; 83), o persino a patteggiamenti tra i cardinali (81-82), tutte cose che ricadono sotto la scomunica latae sententiae, cioè automatica. Tuttavia, benché riprovevoli, queste manovre non rendono nulla l’elezione del Sommo Pontefice. Gli unici atti nulli sono gli impegni che eventualmente i cardinali hanno preso fra di loro o con altri! Recita infatti il CJC al canone 10: Can. 10 – «Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile». Il che non è espresso riguardo alle suddette proibizioni.
Fosse dunque anche vera l’ipotesi fantascientifica dell’elezione di papa Francesco a causa di pressioni massoniche, l’elezione resterebbe valida. Benedetto XVI non poteva non saperlo. Aveva infatti lavorato alla revisione delle norme stesse in funzione della Lettera apostolica Normas nonnullas che voleva pubblicata fra la data della lettura della Declaratio e la data del suo ritiro di fatto dal Pontificato.
Riporto nuovamente la risposta che a Farè danno su questo punto Boni – Ganarin:
«Premesso che non sono mai state prodotte prove dirette con le quali si dimostrerebbe l’effettiva capacità del ristretto “gruppo di San Gallo” di aver “pilotato” gli oltre cento cardinali partecipanti al conclave del 2013, addentrandosi nella complessa legislazione elettorale con l’ausilio delle delucidazioni della canonistica si perviene in realtà a un esito interpretativo diametralmente opposto.
In effetti, le prescrizioni cui Faré fa riferimento non sono irritanti, cioè la loro trasgressione non dà luogo all’invalidità dell’elezione (cfr. can. 10 CIC): lo stesso n. 76, d’altronde, è collocato nel capitolo V della parte II, dedicato allo svolgimento della fase elettorale (De electionis explicatione) e pertanto, impiegando il canone ermeneutico del contesto della legge (cfr. can. 17 CIC), «non possiamo ritenere che il Legislatore con questo n. 76 voglia dichiarare irritanti tutte le leggi contenute nella UDG», avendo inteso attribuire semmai efficacia invalidante alle «sole norme strettamente legate all’elezione» (Ivan Grigis, La Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2004, pp. 343-344)…
Ai nn. 79-82 UDG… vi sono una serie di divieti, la violazione di uno dei quali non è in alcun modo sanzionata (segnatamente il n. 79, che vieta a chiunque, non esclusi i cardinali, di contrattare, mentre il pontefice è in vita e senza averlo consultato, circa l’elezione del suo successore o di promettere voti o prendere decisioni al riguardo in conventicole private), mentre un altro si limita a dichiarare la nullità e invalidità delle “capitolazioni”, che si verificano allorquando i cardinali prima dell’elezione prendono impegni di comune accordo, obbligandosi ad attuarli se uno di loro sarà eletto al soglio pontificio (n. 82).
Infine, la Costituzione Apostolica punisce con la scomunica latæ sententiæ i cardinali elettori che non salvaguardino il conclave “ab externo”, cioè dal veto o dalle ingerenze delle autorità secolari (n. 80), ovvero si adoperino per concludere patteggiamenti, accordi, promesse o altri impegni di qualsiasi genere, anche sotto giuramento, che li costringano a dare o negare a uno o ad alcuni il loro voto, disponendo anche in questo caso la nullità e invalidità di simili pattuizioni (n. 81).
In entrambi i casi peraltro va ricordato che la partecipazione al conclave di cardinali colpiti dalla sanzione penale della scomunica non invalida in alcun modo l’elezione… I nn. 35 e 75 UDG sono stati tra l’altro riformati da Benedetto XVI con il Motu Proprio Normas nonnullas, che ha modificato una disposizione “preconclave” di fondamentale importanza, cioè il n. 37, per conferire al collegio cardinalizio la facoltà di anticipare l’inizio del conclave prima che trascorrano quindici giorni dal momento in cui la Sede Apostolica è legittimamente vacante, purché siano presenti tutti i cardinali elettori».
Conseguenze
Avete capito? È esattamente il contrario di quel che dice Farè, il quale costruisce solo un castello di carte. Un castello di carte basato solo sulla sua (e altrui) non comprensione del Codice di diritto canonico.
Il conclave che ha eletto papa Francesco è stato infatti pienamente valido, e valida l’elezione, vi fossero state tutte le manovre fantapolitiche del mondo. Come pure sarebbe stato valido il conclave avvenuto dopo non la rinuncia ma la morte di Benedetto XVI. In entrambi i casi il conclave avrebbe eletto un papa e non un antipapa. Quindi è clamorosamente smentita la premessa fantascientifica di Farè.
Ma no, insiste Farè, Benedetto XVI temeva che alla sua morte il conclave avrebbe eletto un antipapa e che nessuno se ne sarebbe accorto. Allora ci pensa lui a farlo eleggere, per portare allo scoperto la manovra dei poteri globalisti. Perché, vedete, Benedetto XVI ha la sfera di cristallo e vede ciò che gli altri non possono vedere: vede e prevede che l’elezione del successivo Pontefice sarà nulla. Allora la affretta, in modo da… effettivamente, mi ci sto perdendo… in modo da far che? Perché, nel pensiero tarato di queste menti, Benedetto XVI avrebbe macchinato di fare eleggere un antipapa durante la sua vita? Suppongo – forse – che sia perché solo lui avrebbe potuto smascherare l’usurpazione usando un codice così fine che solo Cionci sarebbe stato capace di decifrarlo! Andiamo bene… È questo che pensava di ottenere? Non perdetevi la prossima puntata! Questo romanzo è appassionante! Suspense…